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censimento

NEWS

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STATUTO SOCIALE

APPROVATO A ROMA IN DATA 16 APRILE 1965
MODIFICATO A MONTECATINI TERME IN DATA 18 NOVEMBRE 1976
MODIFICATO A RIMINI IN DATA 19 APRILE 1998

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1
E' costituita una libera associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI (A.S.A.C.A.P.).

La sede dell'Associazione è fissata dove deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale

ARTICOLO 2
L'Associazione estende la sua attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana. Non ha fini politici, ma solo sindacali e professionali,

ARTICOLO 3
L'Associazione ha per scopo di studiare, esaminare e coordinare i problemi particolari della categoria e le condizioni economiche e professionali degli Agenti e Rappresentanti apparteneti alla stessa; di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi governativi ed alle altre Autorità legalmente costituite al fine di tutelare gli interessi degli associati, facendone valere i diritti e ragioni; prestare assistenza ai Sindacati aderenti per tutto quanto attiene la loro opera in difesa degli interessi professionali degli Agenti e Rappresentanti aderenti; stipulare contratti di lavoro, esprimere pareri in tutte le questioni che riguardano gli interessi dei propri associati, dando altresì il proprio contributo nella contrattazione di pratiche che abbiano carattere pubblico ed interesse generale, sociale ed economico, locale, provinciale, regionale e nazionale, prendendo parte attiva nella impostazione dei problemi nei quali l'Associazione possa essere interessata; provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti della categoria in tutti i cosnigli, enti, istituti, ecc. in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta od ammessa; compiere opera di assistenza e previdenza a favore della categoria.

DEI SOCI

ARTICOLO 4
Possono far parte dell'Associazione tutti i Sindacati Provinciali ed Interprovinciali CAP, regolarmente costituiti, e semprechè i rispettivi statuti non contrastino con il presente statuto.

ARTICOLO 5
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal Presidente in carica del Sindacato aderente.
La domanda si intende accettata, qualora entro un mese dalla presentazione non sia stato comunicato all'interessato che essa è stata respinta.

ARTICOLO 6
Sull'accogliemento delle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo o una Commissione di almeno tre membri dallo stesso Consiglio delegata.
In sede di appello, sulle questioni inerenti all'accoglimento o reiezione delle domande di ammissione, deciderà la Commissione arbitrale prevista dall'art. 21 del presente statuto.

ARTICOLO 7
L'ammissione dell'Associazione impegna il Sindacato almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è pervenuta la domanda di ammissione, non avendo l'associato facoltà di presentare le dimissioni nel corso del primo anno di partecipazione all'Associazione.

ARTICOLO 8
I Sindacati associati potranno essere esclusi dall'Associazione per deliberazione del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
a) se fossero in mora con il pagamento dei contributi sociali;
b) se violassero lo Statuto o commettessero atti incompatibili con gli scopi e le finalità dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, preso il provvedimento della esclusione, lo comunicherà per lettera raccomandata al Presidente in carica del Sindacato interessato. La deliberazione non è impugnabile con alcun mezzo o rimedio, ma il Sindacato potrà, su richiesta, essere riammesso nell'Associazione ove venissero a cessare o fossero rimosse le cause che hanno dato luogo alla esclusione.
Il Sindacato escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale e sui contributi versati.

ARTICOLO 9
Le dimissioni, salvo il disposto del precedente art. 7, dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell'anno in cui il Sindacato intende sciogliere il vincolo associativo ed avranno effetto dal 1°gennaio dell'anno seguente.

ARTICOLO 10
In caso di cessazione il Sindacato è tenuto a darne notizia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11
Con l'ammissione a socio, il Sindacato è obbligatorio a riconoscere ed osservare lo Statuto, i regolamenti e tutte le deliberazioni formalmente prese in legali adunaze; è tenuto a notificare, con lettera raccomandata, ogni mutamento delle persone in carica che lo rappresentano.
L'ammissione a socio comporta la rinuncia al ricorso alle Autorità giudiziarie per qualunque vertenza che con l'Associazione abbia riferimento diretto o indiretto.

ARTICOLO 12
I Sindacati aderenti, nelle persone dei loro rappresentanti, formano l'Associazione e ne determinano le scelte operative con le modalità definite negli articoli seguenti.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 13
Sono Organi dell'Associazioni;
a) Il Consiglio Direttivo Nazionale
b) La Giunta Esecutiva Nazionale
c) Il Presidente
d) L'Assemblea generale degli agenti

ARTICOLO 14
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale, che rappresenta l'universalità dei soci ed è composto dai Presidenti dei Sindacati aderenti, o da una persona appositamente delegata dal Sindacato stesso a ricoprire tale incarico. La cessazione dalla carica di Presidente del Sindacato aderente comporta l'automatica sostituzione nel Consiglio ed il subentro  del nuovo Presidente eletto. Analogamente l'eventuale delegato potrà essere sostituito nel Consiglio su conforme delibera del Sindacato.
I Sindacati provinciali aderenti si impegnano ad aggiornare tempestivamente l'ANSACAP sulle nuove nomine. La sostituzione nel Consiglio Direttivo del Presidente o del delegato avrà effeto dalla data di ricevimento della comunicazione, che il Sindacato aderente dovrà inviare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria dell'ANSACAP. Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 15
E' affidato al Consiglio Direttivo ogni più ampio potere di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, di amministrazione del patrimonio, di direzione, di sorveglianza sul suo regolare funzionamento e di cura dell'osservanza del presente Statuto.
Nell'ambito di tali poteri, in particolare al Consiglio Direttivo spetta
a) di redigere regolamenti interni
b) di deliberare sulle questioni di fondamentale importanza riguardanti l'attivita dell'Associazione come tale
c) di deliberare sulle proposte di eventuali modificazioni del presente Statuto
d) di curare la riscossione dei contributi dovuti dai soci e di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione, nonchè la relazione annessa;
e) di stabilire l'ammontare della tassa di iscrizione ed i criteri secondo i quali debbono essere determinati i contributi sociali per l'anno successivo;
f) di deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
g) di nominare i Revisori dei conti ed i membri della Commissione Arbitrale;
h) di adempiere a tutte le attribuzioni che le siano conferite dal presente Statuto, da leggi o da regolamenti
Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta altresì eleggere il Presidente dell'Associazione e sei membri di Giunta, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, e che costituiscono, insieme, la Giunta Esecutiva Nazionale.
II Presidente nomina, fra i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, due Vice presidenti.
II membro di Giunta che perda la qualifica di agente o rappresentante del Consorzio Agrario decade automaticamente dalla carica e viene sostituito nella prima riunione del Consiglio.

ARTICOLO 16
II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che si renda utile, su invito del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e perchè siano valide occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
A parita di voti sarà valida la delibera per la quale ha votato il Presidente o chi ne fa le veci.
Ogni verbale di seduta deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le adunanze del Consiglio sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti salvo i casi di modifica dello Statuto, di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del fondo comune, per i quali è necessaria la presenza di almeno il settanta per cento dei Consiglieri.
Presidente di diritto del Consiglio e il Presidente dell'Associazione, oppure, in caso di impedimento, uno dei Vice-presidenti dell'Associazione. In casi particolari il Consiglio può stabilire che venga nominato a Presidente uno degli intervenuti al Consiglio stesso.

ARTICOLO 17
Spetta alia Giunta Esecutiva:
a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) adottare, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
Nazionale, salvo ratifica alla prima successiva adunanza di esso;
c) provvedere all'ordinaria amministrazione.
La Giunta è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando lo richiedono un terzo del suoi componenti. Valgono per le deliberazioni le stesse norme del Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 18
II Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne ha la firma a tutti gli effetti. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e quelle della Giunta Esecutiva.
In caso d'urgenza prende quelle disposizioni che ritiene necessarie ed improrogabili nell'interesse sociale e, ove le deliberazioni prese esorbitino dai suoi poteri, è tenuto a convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. Spetta al Presidente la firma dei mandati di pagamento e di incasso, degli atti di amministrazione e della corrispondenza, con facolta di delegare ad altri tali sue attribuzioni. I Sindacati, aderendo all'Associazione, costituiscono il Presidente loro comune mandatario e nessuna eccezione potranno opporre, proceduralmente, alle azioni giudiziali che essi Presidente dovesse promuovere nel nome e nell'interesse dell'Associazione. I Vice presidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ARTICOLO 19
L'Assemblea generale degli agenti iscritti ai Sindacati aderenti si convoca normalmente ogni anno nei primi cinque mesi, e cioe non oltre il mese di maggio di ciascun anno. L'Assemblea e convocata mediante avviso semplice da spedirsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta con ivi specificato il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. La convocazione potrà essere fatta con invito impersonale da inoltrare per il tramite del Sindacato aderente.
Possono partecipare all'Assemblea tutti gli agenti dei Consorzi Agrari iscritti ai Sindacati aderenti all'ANSACAP.
E' compito dell'assemblea tracciare le linee di politica sindacale dell'Associazione, fornendo liberamente tutte le indicazioni che si ritengano opportune per la soluzione dei problemi di interesse generale della categoria.
Il parere dell'Assemblea e consultivo e costituisce l'indicazione operativa a cui si dovranno conformare gli Organi decisionali dell'Associazione. Eventuali votazioni assembleari sono effettuate a scrutinio palese. L'Assemblea non potrà effettuare votazioni sulle persone. In casi particolari il Consiglio può stabilire che si proceda a votazione a mezzo di referendum degli aderenti ai Sindacati che compongono l'Associazione.
I verbali delle sedute delle assembles verranno firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 20
Presidente di diritto dell'Assemblea Generale è il Presidente dell'Associazione, oppure, in caso di impedimento, uno dei Vice-presidenti dell'Associazione. In casi particolari l'Assemblea può stabilire che venga nominato a Presidente uno degli intervenuti all'Assemblea

ARTICOLO 21
I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni. Vengono eletti in numero di tre e designano nel loro seno il Presidente. Ad essi compete il controllo dell'amministrazione e dei bilanci

ARTICOLO 22
La Commissione Arbitrale è nominata dal Consiglio Direttivo nel numero di tre membri effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni e designano nel loro seno il Presidente tra i membri effettivi. Alla Commissione Arbitrale compete la decisione sulle vertenze che le sono deferite dal presente Statuto e su ogni altra controversia su cui sia chiamata a decidere o ad esprimere il suo parere dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 23
Il fondo comune o patrimonio sociale è formato dai contributi sociali residuati attivi, dai beni mobili ed immobili, dai valori e beni che, per acquisti, lasciti, donazioni, o, comunque, vengano in possesso dell'Associazione, delle somme accantonate per qualsiasi scopo. All'inizio di ogni esercizio sociale dovra redigersi l'inventario del patrimonio o fondo comune da presentarsi al Consiglio Direttivo insieme al bilancio consuntivo.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25
L'Associazione ha durata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31-12-2005 e potrà essere prorogata di decennio in decennio per deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i dissenzienti

VARIE

ARTICOLO 26
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione ed i Sindacati associati o fra associati, per quanto direttamente o indirettamente concerne l'attività svolta dall'Associazione in forza del presente Statuto, saranno decise con giudizio inappellabile ed irrevocabile della Commissione Arbitrale prevista dall'art. 21.
La Commissione agisce senza formalità di procedura, de bono et aequo, componendo amichevolmente le vertenze.

ARTICOLO 27
Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, ove ne sia il caso, nominerà uno o piu liquidatori e ne determinerà i poteri. II Consiglio Direttivo determinerà pure la destinazione del fondo comune o patrimonio sociale esistente all'atto dello scioglimento

ARTICOLO 28
Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiama le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

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