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 IL CONTRATTO DI AGENZIA NEL CODICE CIVILE

01 Gennaio 2017

Le principali norme civilistiche che interessano gli agenti dei Consorzi Agrari sono quelle contenute nel capo X, art. 1742 e art. 1753 del contratto di agenzia e quelle contenute nel capo XII, art. 1766 e art. 1782 del contratto di deposito.

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Il rapporto di agenzia dei Consorzi Agrari è, infatti, tipicamente collegato ad un rapporto di deposito che, quasi sempre, ha una duplice veste: un contratto di deposito a titolo gratuito per la gestione delle merci detenute per la vendita ed uno a titolo oneroso per l’ammasso dei cereali o di altri prodotti dell’agricoltura.

Una lettura dei contratti può essere corretta se legata a una attenta analisi di queste caratteristiche, che sono ben definite nel primo articolo dell’accordo economico collettivo, che definisce l’attività dell’agente con rappresentanza e con deposito, distinguendolo da quello senza deposito e precisando, successivamente, che eventuali ulteriori incarichi, come l’ammasso dei cereali e quelli di natura assicurativa sono regolamentati con apposite contrattazioni separate.

L’agente di commercio (art. 1742), a cui può essere affidata  la rappresentanza (art. 1752), ha l’incarico di promuovere contratti stabilmente, verso retribuzione, in una zona determinata.

La stabilità dell’incarico, la retribuzione e la zona sono gli elementi “essenziali” del contratto.

Il diritto di esclusiva (art. 1743) è, invece, come altri diritti degli articoli successivi, un elemento “naturale” del contratto, cioè una caratteristica che, di regola, deve essere presente e che, in casi eccezionali ed in presenza di motivazioni serie, può essere derogato dalla libertà negoziale delle parti.

L’agente non è incaricato di riscuotere (art. 1744), il che significa che, qualora venga affidato un tale incarico, deve essere disciplinato e regolamentato secondo le norme sue proprie, con un apposito corrispettivo che copra il rischio ed il lavoro che la delicata opera di riscossione richiedono.

L’agente può sostituirsi alla ditta mandante per svolgere azioni cautelative sul credito di quest’ultima (art. 1745).

Gli obblighi dell’agente (art. 1746), come quelli del preponente (art. 1749) sono essenzialmente di agire con “lealtà e buona fede” fornendo ogni informazione utile per il migliore svolgimento del rapporto, con la precisazione (art. 1747) che l’agente che sia impedito nello svolgimento del contratto ne deve dare immediata notizia al preponente.

L’agente  ha diritto (art. 1748) alle provvigioni su tutti gli affari eseguiti nella zona affidatagli e che hanno avuto esecuzione grazie all’attività da lui svolta, sia in costanza di rapporto che dopo la conclusione dello stesso.

Il recesso dal contratto (art. 1750) è soggetto ad un preavviso variabile secondo la durata del rapporto, e, al termine del contratto spetta una indennità di risoluzione rapporto (art. 1751).

Le norme relative all’eventuale patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 1751-bis) sono molto rigide e precise.

Gli agenti di assicurazione sono appena citati (art. 1753), in quanto soggetti a disposizione parzialmente in contraddizione con le precedenti.

Le norme del codice civile non possono essere lette disgiunte da quelle contenute negli accordi economici collettivi, che hanno la funzione di integrale, fornendo una lettura pratica.

La riforma degli articoli del codice civile finalizzata a creare una disciplina unitaria nella comunità europea, iniziata nel 1991, ha creato una modifica “culturale”, mettendo in crisi certezze ed istituti esistenti da sempre e, modificado nella sostanza il rapporto fra ditte preponenti ed agenti.

E’ il caso dell’applauditissima (dagli agenti) abolizione dello “star del credere”, oppure delle norme relative alla cessazione del rapporto, sia per quanto attiene la durata del preavviso che per l’indennità di fine rapporto.

La contrattazione collettiva, che sembrava essere stata buttata dalla finestra con l’entrata in vigore delle norme di stampo europeo, è rientrata dalla porta principale, come strumento di civiltà giuridica consolidata  e finalizzata ad evitare per quanto possibile il ricorso a liti legali.

E’ vero anche che, alla luce di una  più ampia libertà negoziale, che trapela dalla disciplina codicistica, vengono creati contratti contenenti clausole vessatorie ed assurde, che rappresentano il seme che farà sorgere l’albero della lite. Ma anche questo rientra nella mentalità distorta di certe aziende che ritengono di realizzare la propria fortuna commerciale attraverso la sopraffazione della rete di vendita, anziché creare un clima di sana e seria collaborazione, la cui armonia è fondata sul rispetto dei diritti.

 

 

Scarica il file PDF     Contratto di Agenzia Art. 1742-1753