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IL CONTRATTO DI DEPOSITO NEL CODICE CIVILE

01 Gennaio 2017

Il contratto tipico di un agente CAP e composito: all’incarico di agente (finalizzato a promuovere la conclusione di affari) viene abbinato l’incarico di rappresentanza (autorizzazione a concludere affari), supportato dall’affidamento in deposito dei prodotti oggetto dell’attività.

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Questo incarico è a titolo gratuito, nel senso che non è soggetto ad una specifica retribuzione, ma non deve neppure generare costi. L’art. 16 dell’accordo economico collettivo, nella sua sintetica semplicità, afferma chiaramente questo concetto: dopo avere elencato i costi ovviamente a carico del Consorzio, l’accordo stabilisce che “Per le spese di facchinaggio per il deposito in entrata e in uscita delle merci e per il trasporto a domicilio delle stesse, varranno gli accordi fra le parti.” E aggiunge “I rimborsi spese di cui al precedente comma, dovranno essere pattuiti separatamente dalle provvigioni.”.

E’ ovvio che nella disciplina collettiva non si poteva stabilire l’ammontare dei rimborsi dovuti nelle varie province italiane, dove i costi gestionali e le modalità operative sono completamente diversi. L’affermazione del principio è conforme alla natura del rapporto: a fronte della gratuità del servizio, non debbono incombere costi.

La norma collettiva va così a sanare le precedenti formulazioni della quasi totalità dei contratti individuali esistenti, che, in maniera palesemente illegale stabilivano che le merci erano consegnate “franco pianale carro alla porta del magazzino”, intendendo con questo che l’agente non solo doveva gestire il deposito gratuitamente, ma era tenuto anche a pagare i costi di stivaggio e disistivaggio delle merci (!)

Agli agenti CAP viene, molto spesso, affidato anche un incarico di deposito a titolo oneroso,: la raccolta e la conservazione dei cereali, o di altri prodotti dell’agricoltura.

Questo contratto, che non rientra nel mandato di agenzia, ma è soggetto a diversi accordi (art. 2-comma 5 dell’A.E.C.) configura un rapporto di deposito professionale:il depositario ritira, conserva e riconsegna i beni con costi a proprio carico e con un compenso che deve essere tale da coprire i costi sostenuti e dare un utile d’impresa.

Il depositario (art. 1766) deve custodire quanto a ricevuto e restituirlo in natura.

La gratuità o l’onerosità del contratto (art 1767) dipende dalla figura del depositario, quindi altro è l’agente, che svolge anche il servizio di deposito, altro è il depositario professionale che pone in essere una attività imprenditoriale autonoma.

In ogni caso il depositario ha l’obbligo di diligenza nella custodia come “il buon padre di famiglia”(art. 1768).
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I limiti del rapporto sono individuati nella incapacità (art. 1769) del depositario e nelle modalità della custodia (art. 1770).

Il depositante ha sempre diritto (art. 1771) di ottenere la restituzione, nei limiti del contratto stipulato della cosa in custodia, anche se i depositari sono molteplici (art. 1772) e salvi i limiti conseguenti ad un contratto con un terzo proprietario della cosa (art. 1773), cosa che potrebbe verificarsi nel contratto di ammasso dei cereali.

Le spese per la restituzione (art. 1774) sono a carico del depositante, mentre il depositario è tenuto a versare gli eventuali frutti maturati sul deposito (art. 1775).

Gli obblighi del depositario di restituzione si trasmettono agli eredi (art. 1776).

Il depositario deve seguire le indicazioni del depositante nella restituzione della cosa indipendentemente dalle rivendicazioni di terzi (art. 1777) ma ha l’obbligo di denunciare  (art. 1778) l’eventuale conoscenza di un reato e il diritto di conservare le cose di sua proprietà (art. 1779).

La perdita della cosa depositata per fatto non imputabile al depositario (art. 1780), come furto, incendio o altro libera il depositario dall’obbligazione purchè ne dia notizia immediata al depositante

Il depositario ha diritto di ottenere il rimborso per la conservazione delle cose in deposito (art. 1781)  ed al compenso pattuito contrattualmente.

Se il depositario ha la facoltà di servirsi delle cose depositate (art. 1782) ne diventa proprietario e deve restituire cose della stessa specie e quantità.

Le norme sinteticamente scorse sono di difficile lettura, a causa della loro genericità e vanno riportate al caso concreto applicandone i principi generali enunciati dalla legge.

Le merci affidate per la vendita sono affidate in deposito e vanno “restituite” in conformità al contratto, attraverso la loro vendita al cliente, salvo il diritto del depositante, per motivi di organizzazione aziendale di chiederne la restituzione tramite, ad esempio, la frequente prassi del trasferimento ad altro deposito. In questo caso è pacifico che le spese del trasferimento sono a carico del Consorzio.

E’ abbastanza evidente che molte di queste disposizioni non hanno un riscontro pratico nell’attività degli agente CAP e la lettura della legge deve andare di pari passo con quanto previsto dall’A.E.C., che traduce in pratica le norme del deposito, prendendo spunto dalla realtà quotidiana.

Una considerazione particolare deve essere fatta sul fenomeno – ahimè frequente – dei furti. Si debbono verificare, alla luce della legge e della disciplina collettiva, se le strutture dei depositi, di proprietà del Consorzio, sono adeguatamente protette ed in grado di garantire una adeguata difesa. Si deve anche verificare se il depositario ha usato la diligenza “del buon padre di famiglia” o se ha commesso colpevoli errori. Non va infine dimenticato che l’assicurazione contro il furto è onere previsto a carico del Consorzio.

Detto questo bisogna prestare molta attenzione al contenuto dell’ art. 1780 : il depositario ha l’obbligo di avvertire immediatamente il depositante, sotto pena del risarcimento dei danni. Immediatamente significa non appena viene a conoscenza del fatto di forza maggiore che gli ha sottratto la cosa. Il depositante è quello che deve conoscere per primo del fatto che ha determinato la perdita della cosa depositata ed è quello che deve stabilire i provvedimenti da adottare.

 

 

Scarica il file PDF     Contratto di Deposito Art. 1766-1782