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CODICE CIVILE

Capo XII - Del deposito

Sezione I - Del deposito in generale

Art. 1776. Obblighi dell'erede del depositario

[1] L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.