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CODICE CIVILE

Capo XII - Del deposito

Sezione I - Del deposito in generale


Art. 1772. Pluralità di depositanti e di depositari


[1] Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.


[2] La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.


[3] Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.